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9 Agosto 2016Indice contenuti
Obiettivi di CTU E CTP
L’obiettivo di una CTU, dentro la quale si muove anche il CTP (ruolo spiegato in altri articoli), è quello di dare risposte il più oggettive e veritiere possibili, con l’unico obiettivo di rispondere al quesito del giudice; il CTU e il CTP devono essere molto attenti a non indurre alcun tipo di influenza nel soggetto di valutazione, ponendo domande che non siano suggestive né tanto meno indirizzano verso risposte di tipo prevalentemente emotivo. In sostanza dev’essere attento a non intervenire nella relazione modificandone le possibili reazioni, rispetto a quella che è la testimonianza quanto più spontanea possibile del periziando. Il CTP, insieme al CTU ha il compito di esaminare e valutare il soggetto, oltre ad aver l’obbligo di riferire all’unico suo committente (giudice, PG o parte che sia) quello che emerge dal colloquio, al fine di aiutare proprio quest’ultimo nelle proprie attività di indagini o di decisione finale.
Obiettivi del terapeuta
Diversamente l’obiettivo dello psicoterapeuta è quello di accogliere, aiutare e realizzare un progetto di sostegno e cura del soggetto di cui si sta occupando. Da questo punto di vista egli deve tener conto di tutti gli elementi espressi dal paziente, anche di quelli fantasiosi o onirici che vanno a determinare un suo quadro generale non necessariamente dell’effettivo vissuto, ma del suo sentire. D’altro canto nel suo modo di porsi nei confronti del suo paziente il terapeuta agisce offrendo una serie di stimoli, di ipotesi interpretative, miranti a modificarne con l’obiettivo di un benessere psichico. Oltre a garantire il segreto professionale dei temi riportati nel percorso terapeutico.
Quindi mentre nel contesto giuridico allo psicologo non è consentito di entrare nel soggetto, ma di porsi dinnanzi al soggetto, al fine, non di prestare aiuto, ma di comprendere come sono andate le cose su cui si sta indagando, allo psicologo con ruolo di terapeuta, tutto questo non solo è consentito, ma assolutamente necessario nell’espletamento del suo intervento.
Ruolo dello psicologo nella CTU/CTP
Il ruolo dello psicologo nella CTU/CTP è quello di stimare o di valutare un danno indotto in un soggetto e non quello di fare il clinico, di offrire sostegno o di improntare un trattamento terapeutico.
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Per fare un esempio, un consulente nominato in qualità di ausiliare di PG nell’espletare un colloquio con minore che ha subìto un presunto abuso, ha il compito di raccogliere la storia, di valutare il danno riportato e quindi anche la sua entità su quel soggetto, ma sicuramente non ha il compito di prendersene cura, mentre il terapeuta ha primariamente il ruolo della cura.
Perché CTP e Terapeuta sono due ruoli non sovrapponibili
Proprio per questa diversità di approccio e di forma mentis uno psicoterapeuta può incontrare difficoltà nell’eventuale espletamento di un incarico peritale, ma può anche costituire un impedimento alla rilevazione della “verità” richiestagli dal suo committente.
Non solo, la stessa Carta di Noto ci pone una importante riflessione sull’incompatibilità tra approccio psicoterapeutico e valutazione di tipo forense, difatti all’articolo 16 afferma che i ruoli dell’esperto nel procedimento penale e dello psicoterapeuta sono incompatibili (art. 26 C.D.; art. 10 C.N.) L’alleanza terapeutica, che è la caratteristica relazionale che domina la realtà psicoterapeutica, è incompatibile col distacco che il perito e il consulente tecnico devono mantenere nel processo. Per questo, chi ha o abbia avuto in psicoterapia una delle parti del processo o un bambino di cui si tratta nel processo o un suo parente, o abbia altre implicazioni che potrebbero comprometterne l’obiettività (art. 26/2, art. 28/1 C.D.) si astiene dall’assumere ruoli di carattere formale. Lo psicologo che esercita un ruolo peritale non svolge nel contempo nei confronti delle persone diagnosticate attività diverse come, per esempio, quelle di mediazione o di psicoterapia. Egli, con il consenso dell’avente diritto, potrà semmai, in quanto testimone, offrire il suo contributo agli accertamenti processuali (art. 12 C.D.). Durante il corso della valutazione processuale, lo psicologo forense non può accettare di incontrare come cliente per una terapia nessuno di coloro che sono coinvolti nel processo di diagnosi giudiziaria (art. 10 C.N.).
Dott.ssa Mara Giani e dott.ssa Cicchese
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