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21 Aprile 2016Il mobbing in generale può essere definito come un comportamento finalizzato allo scopo di allontanare l’individuo dalla propria comunità.
Andando più nello specifico il mobbing è una “forma di molestia o violenza psicologica esercitata quasi sempre con intenzionalità lesiva, ripetuta in modo iterativo con modalità polimorfe” (Gilioli e Cassitto).
Da queste definizioni appare chiaro come le caratteristiche salienti del mobbing siano:
- l’intenzionalità lesiva: la voglia quindi di danneggiare il soggetto tramite la messa in atto di condotte vessatorie. Ciò è presente nella maggior parte dei casi anche se a volte, come specificato meglio più sotto, può non essere presente
- la variabile temporale: tipicamente si parla di mobbing se gli episodi lesivi si protraggono per almeno 6 mesi (con alcune eccezioni) e con una frequenza almeno settimanale
- il polimorfismo: gli agiti molesti assumono forme, modalità e intensità diverse come ad esempio la marginalizzazione del lavoratore, il demansionamento e forme di controllo eccessive.
La diffusione del fenomeno in Italia, secondo il “Third European Survey on Working Conditions 2000”, è del 4%, molto al di sotto della media dei 15 paesi considerati il cui valore si attesta al 9%. Purtroppo, come riporta sempre questo studio, tale dato in Italia non è indice di un benessere sul luogo di lavoro, quanto piuttosto di una scarsa consapevolezza del problema.
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Le ripercussioni del mobbing
E’ importante sottolineare che le conseguenze del mobbing non si hanno solo sulla vittima, ma anche sull’azienda, ad esempio, a causa di un forte calo motivazionale e di rendimento lavorativo, oltre che sulla famiglia del mobbizzato che, sebbene in un primo momento accolga e sostenga il proprio famigliare, col trascorrere del tempo (tipicamente un anno circa), non riesce più nel proprio intento contenitivo e protettivo per diventare essa stessa carnefice in quanto non più in grado di tollerare il malumore e le tensioni che la vittima riversa continuamente in casa. Si può arrivare quindi alla disgregazione del nucleo famigliare. Questa situazione viene definita doppio mobbing.
Si deve poi distinguere fra il disagio lavorativo e il mobbing. Infatti per disagio lavorativo si intende una percezione del soggetto di alcune situazioni che avvengono al lavoro senza sviluppare delle patologie diagnosticabili.
Il mobbing invece rappresenta un fattore di rischio significativo per lo sviluppo di eventuali patologie quali il disturbo dell’adattamento e il disturbo post traumatico da stress.
Tipologie di mobbing
Esistono diverse tipologie di mobbing oltre a quella citata in precedenza del doppio mobbing. Esse sono:
- Mobbing verticale o strategico: è il classico caso di mobbing esercitato dall’alto (gruppo dirigenziale o singolo dirigente) verso il basso (sottoposto)
- Mobbing orizzontale: si sviluppa all’interno del gruppo di colleghi di pari grado e deriva da una estremizzazione delle dinamiche che comunemente si trovano all’interno dei gruppi come la competitività e l’invidia.
- Quick mobbing: basta una sola violentissima azione vessatoria per destabilizzare il soggetto senza rispettare quindi il criterio dei 6 mesi.
Vi è poi un’ultima categoria a se stante definita Danni psico-somatici preterintenzionali per la quale il criterio della volontarietà di danneggiare l’altro viene meno, ma si hanno comunque delle disfunzioni a livello organizzativo. Questo è il caso tipico di una fusione aziendale dove non si prendono in considerazione i possibili effetti sul piano della salute dei lavoratori, ma si analizza solamente l’aspetto economico della messa in atto di questo cambiamento.
Allo stato attuale in Italia non è previsto il reato di mobbing; tuttavia le azioni che concorrono a creare questa situazione possono essere considerate reati e quindi punibili. La giurisprudenza fa rientrare alcuni agiti molesti del mobbing in categorie più ampie che comunque non sempre rispecchiano appieno la peculiarità del fenomeno del mobbing. Quelle che maggiormente si adattano al mobbing, in ambito penale e quindi punibili, sono ad esempio il maltrattamento, l’abuso d’ufficio, la molestia. Per quanto riguarda invece l’ambito civilistico i casi di mobbing vengono fatti rientrare nella violazione dello statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n.300) e in particolare negli articoli che riguardano la tutela della salute e dell’integrità fisica, le mansioni del lavoratore e gli atti discriminatori.
Dott.ssa Mara Giani e dott.ssa Cicchese
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